Autoformazione consiste:
- nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli Elenchi ed albi ministeriali, non accreditati come eventi formativi ECM;
- nell’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione;
- nelle specifiche attività individuate dal Comitato Centrale della FOFI, di seguito riepilogate:
1) la partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale o alle Assemblee degli iscritti nelle quali si trattano temi di aggiornamento professionale;
2) la partecipazione a corsi/incontri/eventi/attività di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi dalla Federazione (ad esempio: FarmacistaPiù), dagli Ordini territoriali, da Associazioni professionali, da Società scientifiche o altri soggetti con esperienza in campo sanitario;
3) la partecipazione ad eventi di volontariato svolti dai farmacisti italiani e, in particolare, quelli realizzati dal Banco Farmaceutico o dall’Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione civile;
4) la partecipazione agli organismi locali di vigilanza sulle farmacie;
5) la lettura delle pubblicazioni ufficiali della Federazione;
6) l’identificazione, valutazione, comprensione e prevenzione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato all'uso dei medicinali, per assicurare un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione, nonché ogni attività svolta nell’ambito della farmacovigilanza, dispositivo-vigilanza;
7) le prestazioni professionali svolte nell’ambito della Sperimentazione dei nuovi servizi in farmacia ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 17 ottobre 2019 tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le attività finalizzate all’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, all’arruolamento dei pazienti cronici e alla presa in carico degli stessi, nonché all’aderenza alla terapia e alla telemedicina;
8) la partecipazione alle attività di screening rivolte alla popolazione, nonché le azioni di divulgazione (realizzazione materiale informativo) o l’adesione alle campagne di sensibilizzazione per la prevenzione della salute rivolte ai cittadini promosse, organizzate o patrocinate da Autorità o Istituzioni pubbliche;
9) le attività di studio effettuate in laboratorio galenico finalizzate alla formulazione, allestimento, analisi dei preparati e valutazione dei risultati relative a medicinali carenti.
10) documentata attività di formazione svolta nell’ambito delle disposizioni di cui alla Legge n. 107/2015 per i progetti di alternanza “scuola-lavoro”.
11) la partecipazione a Commissioni/Gruppi di lavoro/Riunioni/Tavoli di vario tipo - che abbiano ad oggetto tematiche farmaceutiche o sanitarie in generale - organizzati, promossi o ai quali siano invitati ad intervenire rappresentanti della Federazione o degli Ordini territoriali;
12) l’attività professionale inerente alla prenotazione in farmacia di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate (CUP) svolta nell’ambito dei servizi di cui al D.Lgs. 153/2009;
13) la partecipazione a corsi obbligatori o di interesse relativi alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro rilasciati da soggetti qualificati e non accreditati ECM (a titolo esemplificativo rientrano in tale tipologia quelli in materia di antincendio, primo soccorso, BLSD, etc)
I crediti ECM per autoformazione vengono attribuiti sulla base dell’impegno orario autocertificato: è riconosciuto 1 credito per ogni ora di autoformazione, vanno inseriti in maniera autonoma nel portale COGEAPS selezionando tra i campi “Crediti individuali”, tipologia “Formazione individuale”, scegliere “Autoformazione” e selezionare tra le diverse opzioni, ad es. “Formazione identificata dall’Ordine”. Il numero complessivo di crediti riconoscibili per le attività dell’autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale.
Riduzioni e bonus consistono:
- pari a 30 crediti se nel precedente triennio ottenuto tra 121 e 150 crediti;
oppure 15 crediti se nel precedente triennio ottenuto tra 80 e 120 crediti
- riduzioni in materia di “vaccini e strategie vaccinali” e l’attribuzione di un ulteriore bonus, per il triennio 2029-2031, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti nel triennio 2026-2028 su tale tematica (max 10 crediti)
- pari a 20 crediti per i professionisti che, alla data del 3 luglio 2025, risultavano già certificabili nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022;
oppure, 15 crediti per i professionisti, il cui obbligo formativo ha avuto inizio nel triennio 2017-2019, che, alla data del 3 luglio 2025, risultavano già certificabili nei trienni 2017-2019 e 2020-2022
recupero del debito formativo slittamento al 31/12/2028 il termine per l'assolvimento dell'obbligo del triennio 2023 - 2025
Dossier Formativo del prossimo triennio ECM 2026–2028 novità:
• Dossier Formativo individuale: previsti 40 crediti di bonus nel triennio 2026–2028 per la costruzione – consentita esclusivamente nel 2026 e nel 2027 (primo e secondo anno del triennio) – e 30 crediti nel triennio successivo 2029-2031 per la realizzazione del dossier.
• Dossier Formativo di gruppo: confermati i bonus già previsti, ovverosia 30 crediti di bonus nel triennio 2026–2028 per la costruzione consentita esclusivamente nel 2026 e nel 2027 (primo e secondo anno del triennio) – e 20 crediti nel triennio successivo 2029-2031 per la realizzazione del dossier.
Il professionista può partecipare contemporaneamente al dossier formativo di gruppo ed individuale, ma i rispettivi bonus non sono cumulabili.