Sono professioni sanitarie quelle che lo Stato italiano riconosce e che, in forza di un titolo abilitante, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
Tra le professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute, è presente anche quella di Farmacista.
Alcune professioni sanitarie, tra cui quella di Farmacista, sono costituite in Ordini e Collegi, con sede in ciascuna delle province del territorio nazionale.
In Italia, l’esercizio delle professioni sanitarie è consentito anche a chi abbia conseguito all’estero i titoli di studio e di abilitazione previsti, previo riconoscimento da parte del Ministero della Salute.
A coloro che, acquisito in Italia un titolo professionale dell’area sanitaria, intendono esercitare la propria professione all’estero, il Ministero della salute rilascia, su richiesta dell’interessato, un attestato di conformità della formazione conseguita ai requisiti previsti dalle direttive comunitarie.

Coloro che hanno conseguito all’estero un titolo professionale dell’area sanitaria (nel caso specifico, il titolo di Farmacista) ed intendono esercitare la professione in Italia, devono ottenere quindi dal Ministero della Salute il riconoscimento del titolo.

Titoli conseguiti in Paesi UE
La procedura di riconoscimento in Italia di un titolo straniero, acquisito in un Paese dell'Unione Europea, è differenziata a seconda se il titolo appartiene a:

- cittadini dell'Unione Europea: i cittadini comunitari che possiedono un titolo professionale conseguito in un Paese comunitario ed intendono svolgere stabilmente la professione sanitaria in Italia, possono presentare domanda per il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento.
Per la professione di farmacista, la normativa comunitaria ha fissato regole di armonizzazione tra i Paesi dell'U.E., per effetto delle quali la procedura di riconoscimento consiste in una verifica di regolarità della documentazione presentata.
In particolare i farmacisti ed odontoiatri dovranno compilare il MODELLO A1 e presentare i documenti dell'ALLEGATO A1.
Il Ministero della Sanità, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione entro due mesi dal ricevimento e provvede a trasmettere gli atti all’ordine dei farmacisti della provincia indicata dall’interessato, dandone comunicazione al medesimo.
In caso di fondato dubbio circa l’autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, il Ministero della Sanità, svolge i necessari accertamenti presso le autorità competenti dello Stato di origine.
Il competente ordine provinciale dei farmacisti, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda e della relativa documentazione inviate dal Ministero della sanità, completa la procedura per l’iscrizione all’ordine stabilita dalle vigenti norme.
Il cittadino di un Paese comunitario che abbia ottenuto la iscrizione all’ordine dei farmacisti ai sensi del presente decreto ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e mansioni disciplinari previsti per i farmacisti italiani.
Il Ministero della Sanità invia, a richiesta, alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità Europea tutte le informazioni relative a misure di carattere disciplinare, nonché a sanzioni penali connesse all’esercizio della professione, adottate nei confronti degli iscritti agli ordini dei farmacisti, che abbiano chiesto di esercitare la professione in un Paese comunitario.
Gli ordini dovranno accertare la conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.

- cittadini non comunitari: i cittadini non comunitari, in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese comunitario, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo anche se già riconosciuto in un altro Paese dell’Unione Europea. In tal caso, il Ministero della salute prende in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall'interessato nel Paese comunitario.
Per ottenere il riconoscimento, i farmacisti devono utilizzare il MODELLO D1 e presentare i documenti dell' ALLEGATO D1. Coloro che posseggono un titolo professionale complementare di un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria devono utilizzare il MODELLO E e presentare i documenti dell'ALLEGATO E.
Gli ordini dovranno accertare la conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.
Il permanere dell’iscrizione all’albo è comunque subordinato al possesso del permesso di soggiorno in corso di validità e gli interessati sono tenuti, pena la cancellazione dall’Albo, a comunicare all’Ordine l’avvenuto rinnovo del permesso stesso.

Titoli conseguiti in Paesi non UE
Tutti i cittadini, comunitari e non comunitari, in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese non comunitario, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo anche se già riconosciuto in un altro Paese dell’Unione Europea. In tal caso, il Ministero della salute prende in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall'interessato nel Paese comunitario.
Per ottenere il riconoscimento, i farmacisti e odontoiatri devono utilizzare il MODELLO D1 e presentare i documenti indicati nell'ALLEGATO D1. Coloro che posseggono un titolo professionale complementare di un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria devono utilizzare il MODELLO E e presentare i documenti indicati nell' ALLEGATO E.
I cittadini comunitari in possesso di titolo abilitante all’esercizio della professione sanitaria di farmacista conseguito in un Paese non comunitario e già riconosciuto (con provvedimento di equipollenza) in un Paese membro dell’Unione Europea (D. Lgs. 9/11/2007, n.206) in attuazione della Direttiva 2005/36/CE), possono chiedere il riconoscimento del titolo compilando il MODELLO I e presentando i documenti indicati nell' ALLEGATO I.

E possibile scaricare i moduli citati in questa pagina cliccando qui.

fonte Ministero della Salute - www.salute.gov.it