Commissione Sanitaria ex-art. 14 L.R. 78/80

Norme per l’apertura e l’esercizio delle farmacieSono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie e la costituzione di dispensari farmaceutici.

La Giunta regionale addotta i provvedimenti indicati sentiti i consigli comunali, le unità sanitarie locali e gli ordini dei farmacisti competenti per provincia. Entro il termine fissato dalla Giunta regionale i consigli comunali adottano le delibere relative, che trasmettono senza ritardo al comitato di gestione dell’unità sanitaria locale e all’ordine provinciale dei farmacisti: questi esprimono parere entro il termine di 20 giorni dal ricevimento delle delibere consiliari. I termini indicati sono perentori.

Il comitato di gestione dell’unità sanitaria locale adotta i provvedimenti in tema di:

  1. autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali, purchè comprese nella pianta organica;
  2. gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi dell’art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie;
  3. decadenza dell’autorizzazione all’esercizio farmaceutico;
  4. chiusura temporanea dell’esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;
  5. indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali provviste e dotazioni;
  6. erogazione dell’indennità di residenza ai farmacisti rurali;
  7. regolamentazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina dell’apertura e chiusura,inclusa la chiusura per ferie annuali sino a un massimo di 30 giorni.

Il comitato di gestione adotta i provvedimenti indicati nelle lett. c), d), e), f), g), sentita una apposita commissione formata dal coordinatore sanitario, che la presiede; dal responsabile dell’ufficio per il servizio farmaceutico; da un funzionario amministrativo dell’unità sanitaria locale, che svolge anche funzioni di segretario e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente su terne fornite dall’ordine dei farmacisti della provincia entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta. Per ciascun farmacista componente è designato, con la stessa procedura il relativo supplente.

 

ULSS 7

  • Titolari:
    • Dott. Traballi Enrico effettivo
    • Dott. Molini Ballici Vittorino supplente
    • Dott. Pasin Marco supplente
  • Non titolari:
    • Dott. Dal Moro Davide effettivo
    • Dott.ssa Ferraro Flavia supplente
    • Dott.ssa Savietto Laura supplente

ULSS 8

  • Titolari:
    • Dott. Pietrogrande Enrico effettivo
    • Dott. Bonati Giovanni supplente
    • Dott. Romanato Antonio supplente
  • Non titolari:
    • Dott. Vigolo Alberto effettivo
    • Dott. Feltrin Tommaso supplente
    • Dott. Guizzon Luca supplente



Commissione Sanitaria ex-art. 16 L.R. 78/80

Vigilanza sulle farmacieFatte salve le competenze della commissione di cui all’art. 15 del DPR 15 settembre 1979, per la disciplina dei rapporti con le farmacie, l’attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e sulle farmacie di cui sono titolari i privati, è esercitata dall’ufficio per il servizio farmaceutico dell’unità sanitaria locale, intendendosi sostituito al medico provinciale il responsabile dell’ufficio stesso.
In relazione all’art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, RD 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, tutte le farmacie, nel corso di ciascun biennio, devono essere ispezionate da una commissione costituita:

  • dal responsabile dell’ufficio per il servizio farmaceutico dell’unità sanitaria locale;
  • da un medico dipendente dell’unità sanitaria locale;
  • da un farmacista designato dall’ordine dei farmacisti della provincia.

Assiste in qualità di segretario un funzionario dell’unità sanitaria locale. La predetta commissione può anche compiere delle ispezioni straordinarie. Copia del verbale della ispezione è inviata al comitato di gestione dell’unità sanitaria locale in cui ha sede l’esercizio farmaceutico per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

 

ULSS 7

  • Dott. Zuccato Adelchi effettivo
  • Dott. Guzzonato Emanuela supplente
  • Dott. De Antoni Lorenzo supplente
  • Dott. Xausa Paola supplente
  • Dott. Deodato Dora Caterina supplente

ULSS 8

  • Dott. Tirapelle Marisa effettivo
  • Dott. Bartolotta Giovanna supplente
  • Dott. Rappo Marisa supplente
  • Dott. Romanato Antonio supplente
  • Dott. Liviero Alberto supplente
  • Dott. Pagani Roberto supplente